1. All'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori» sono sostituite dalle seguenti: «quanto disposto dall'articolo 2, comma 1»;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il mancato invio dei pareri è inteso come assenso».